Sez. 2, Sentenza n. 22413 del 29/11/2004 (Rv. 579349 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO | Giudizio di primo grado - Udienza di precisazione delle conclusioni - Rinvio delle parti per la discussione ad udienza collegiale successiva - Conseguenze - Implicita concessione di un termine più lungo rispetto a quello ex art.190 cod.proc.civ. per il deposito delle comparse conclusionali - Configurabilità - Mancata proposizione di eccezioni in ordine alla non concessa facoltà di replica scritta - Sanatoria della violazione ex art.157 Comma secondo cod.proc.civ. - Configurabilità. .
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO
Nell'ipotesi in cui le parti, dopo aver rassegnato le conclusioni, siano state rimesse per la discussione ad un'udienza (collegiale) successiva, di fatto così usufruendo di un termine ancor più lungo di quello previsto ex art.190 cod.proc.civ. per il deposito delle comparse conclusionali, nelle quali nulla sia stato da loro eccepito (così come nell'udienza finale, in cui la causa sia stata decisa) in ordine alla non concessa facoltà di replica scritta, si verifica una violazione procedurale sanata ex art.157 Comma secondo cod.proc.civ., con conseguente inconfigurabilità di qualsivoglia violazione del principio del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)