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Sez. 1, Sentenza n. 3061 del 02/04/1996 (Rv. 496764 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA | Nullità conseguenti alla violazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Pronuncia relativa - Censurabilità per vizio di ultrapetizione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496764-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA

Le nullità conseguenti alla violazione del contraddittorio sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salve le preclusioni derivanti dal giudicato esplicito o implicito formatosi sulla questione, con la conseguenza che la pronuncia su di esse non è censurabile sotto il profilo del vizio di ultrapetizione, né sotto il profilo della violazione delle norme che in relazione ai giudizi di impugnazione applicano il principio generale della coincidenza tra il chiesto e il pronunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)