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Sez. 3, Sentenza n. 4235 del 11/12/1996 Cc. (dep. 07/02/1997) Rv. 207457 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Concessione, con l'applicazione della disciplina della continuazione o del concorso formale, dei benefici della sospensione e della non menzione nel certificato penale - Legittimità - Concessione d'ufficio - Possibilità.
Stato
decisa il 1996-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207457-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

Nell'incidente di esecuzione svolto con le forme del rito camerale ai sensi dell'art. 666 comma terzo cod. proc. pen., il giudice può decidere anche su oggetti non compresi nell'istanza di attivazione della procedura e quindi nel decreto di fissazione dell'udienza, che infatti non deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'oggetto. Una volta attivata la procedura con la esplicita richiesta dell'applicazione dell'istituto del concorso formale o della continuazione tra reati, il giudice, con l'accoglimento della richiesta, può concedere d'ufficio i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. senza ulteriore richiesta di parte, attesa la natura pubblicistica di tali istituti, volti alla risocializzazione del condannato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)