Sez. 2, Sentenza n. 1916 del 06/04/1995 Cc. (dep. 26/04/1995) Rv. 201129 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato | Unificazione di più reati - Revoca della condizionale concessa - Necessità - Esclusione - Estensione del beneficio al secondo reato - Possibilità - Limiti.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato
Ove più fatti, giudicati in distinti procedimenti, siano stati unificati ex art. 81 cpv. cod. pen. in fase esecutiva, la sentenza di condanna per reato successivamente commesso non determina automaticamente la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con la prima sentenza, dovendo il giudice preliminarmente stabilire, al fine della deliberazione da adottare al riguardo, se, valutata l'azione unitaria del colpevole, il beneficio anzidetto possa estendersi alla seconda condanna e, pertanto, applicarsi alla pena complessiva che sia stata determinata entro il limite sanzionatorio di cui all'art. 163 cod. pen., ovvero debba essere revocato in quanto il condannato non ne sia ritenuto meritevole o siano venuti meno gli altri presupposti di legge.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)