Sez. 3, Sentenza n. 528 del 05/02/1996 Cc. (dep. 05/03/1996) Rv. 204700 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato | Sospensione condizionale della pena - Applicabilità in modo autonomo o svincolato dal riconoscimento della continuazione - Esclusione.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato
La sospensione condizionale dell'esecuzione della pena, è istituto ordinariamente attinente al processo di cognizione, in quanto in esso il giudice ha tutti gli elementi necessari di valutazione per formare il suo convincimento. Intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, trova attuazione la regola fondamentale dell'intangibilità del giudicato e ad essa è possibile derogare soltanto nei casi eccezionali espressamente stabiliti da specifiche norme: tra queste va annoverato l'art. 671, cod. proc. pen., che ne prevede la possibilità di concessione quando ciò consegue al riconoscimento della continuazione. Ne deriva che è inibita una applicazione in sede esecutiva in modo autonomo o svincolato da quest'ultima ipotesi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)