Sez. 3, Sentenza n. 8550 del 27/05/1985 Ud. (dep. 03/10/1985) Rv. 170560 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - PRESIDENTE DI OSPEDALE - RAPPRESENTANZA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: SORVEGLIANZA MEDICA PER LAVORATORI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - PRESIDENTE DI OSPEDALE - RAPPRESENTANZA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE: SORVEGLIANZA MEDICA PER LAVORATORI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI.*
In tema di individuazione dei soggetti responsabili delle infrazioni alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il Presidente di un ospedale ha la rappresentanza legale dell'ente, ma non quella amministrativa, che compete al direttore amministrativo, ai suoi funzionari ed, eventualmente ai sanitari, nell'ambito delle rispettive competenze di carattere amministrativo che loro spettano. (fattispecie relativa a ritenuta insussistenza di responsabilità di Presidente del consiglio di amministrazione di ente ospedaliero per omessa sorveglianza medica, da parte di un medico autorizzato, dei lavoratori professionalmente esposti alle radiazioni ionizzanti. (Conf mass n 163579; (Conf mass n 151208; (Conf mass n 142509; (Conf mass n 147423; (Conf mass n 147457).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 1, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 13/02/1964 num. 185 art. 75, DPR 13/02/1964 num. 185 art. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)