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Sez. 3, Sentenza n. 502 del 01/10/1980 Ud. (dep. 28/01/1981) Rv. 147423 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - IL DATORE DI LAVORO IN GRANDI IMPRESE PUO DELEGARE AD ALTRI I COMPITI DI VIGILANZA.*
Stato
decisa il 1980-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147423-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - IL DATORE DI LAVORO IN GRANDI IMPRESE PUO DELEGARE AD ALTRI I COMPITI DI VIGILANZA.*

Il datore di lavoro puo essere esonerato da responsabilita in merito alla osservanza delle norme antinfortunistiche solo quando sia provato rigorosamente che, in una impresa di grandi dimensioni, abbia delegato ad altra persona tecnicamente qualificata l'incarico di seguire lo svolgimento del lavoro riservando per se solo funzioni amministrative e non risulti che sia a conoscenza di eventuali inadempienze della persona da lui delegata. In ogni altro caso, anche quando abbia dato istruzione ai suoi dipendenti di osservare le norme antinfortunistiche ed abbia posto a loro disposizione le idonee necessarie apparecchiature per osservarle,, egli e sempre tenuto a vigilare che dette norme siano osservate e che le apparecchiature in questione siano adoperate dai suoi dipendenti.*

Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 24, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)