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Sez. L, Sentenza n. 5577 del 07/06/1999 (Rv. 527136 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità ex artt. 1750 e 1751 cod. civ. - Applicazione ai subagenti.
Stato
decisa il 1999-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527136-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

Si applicano anche ai subagenti gli artt. 1750 e 1751 cod. civ., poiché, in relazione alla prima disposizione, il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso, previsto non solo per i lavoratori subordinati ma anche per gli agenti (art. 1750 cod. civ), svolge la necessaria funzione di risarcire automaticamente il danno derivante dal recesso in tronco, e, in relazione alla seconda per il fatto che il diritto alla indennità di scioglimento del contratto viene escluso ad opera del D.Lgs 10 settembre 1991 n. 303 (di attuazione della Direttiva comunitaria 18 dicembre 1996) solo nel caso di gravi inadempienze o di dimissioni volontarie. I subagenti non possono invece avvalersi delle indennità previste esclusivamente dal contratto collettivo concernente gli agenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 15/10/1971 num. 911, Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)