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Sez. L, Sentenza n. 5827 del 22/04/2002 (Rv. 553912 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Rapporto con il sub - agente - Fattispecie regolata dalla normativa anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 303 del 1991 - Indennità di scioglimento del contratto - Disciplina.
Stato
decisa il 2002-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553912-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di rapporto di agenzia, anche per il sub - agente - la cui posizione soggettiva si differenzia da quella dell'agente esclusivamente perché nei suoi confronti è un agente ad assumere il ruolo di preponente - vale la regola secondo cui, anche per le fattispecie regolate dalla disciplina anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 303 del 1991 (che, in attuazione della direttiva 86/653/CEE, ha modificato il testo dell'art. 1751 cod. civ.), la normativa codicistica in materia di indennità di scioglimento del contratto non è derogabile "in peius" in danno dell'agente (e, quindi, del sub - agente). Anzi, per tali fattispecie (così come per quelle regolate dalla disciplina successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 65 del 1999 che ha dato ulteriore attuazione alla direttiva comunitaria suindicata) il preponente è tenuto a corrispondere all'agente (o del subagente) la suddetta indennità - che rappresenta il corrispettivo dell'incremento dell'avviamento commerciale derivato dall'attività promozionale dell'agente - in tutti i casi di risoluzione del contratto e, quindi, anche nell'ipotesi di recesso addebitabile a colpa dell'agente (o del subagente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 15/10/1971 num. 911, Decreto Legisl. 10/09/1991 num. 303, Decreto Legisl. 15/02/1999 num. 65 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 18/12/1986 num. 653

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)