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Sez. L, Sentenza n. 8275 del 17/06/2000 (Rv. 537719 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Regolamenti dei fondi aziendali di previdenza integrativa - Interpretazione relativa - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537719-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

I regolamenti dei fondi aziendali di previdenza integrativa sono espressione dell'autonomia negoziale delle parti, la relativa interpretazione, pertanto, è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale o per insufficiente o illogica motivazione. (Fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 22 dello statuto del Fondo di previdenza del personale della Banca di Roma).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)