Sez. 6, Sentenza n. 7627 del 31/01/1996 Ud. (dep. 30/07/1996) Rv. 206580 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO (PREDIBATTIMENTO) (COD. PROC. PEN. 1930) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Per omessa notifica alla persona offesa - Eccezione sollevata dall'imputato - Necessità di dedurre concreto interesse - Sussistenza - Ragione.
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO (PREDIBATTIMENTO) (COD. PROC. PEN. 1930) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
L'imputato che eccepisce, ai sensi dell'art. 408 cod. proc. pen. 1930 la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica di esso alla persona offesa deve dedurre un concreto ed attuale interesse alla citazione della medesima, non potendo rilevare un pregiudizio del tutto astratto ed eventuale in relazione alla mancata partecipazione al processo della "controparte" privata: il che significherebbe giustapporre surrettiziamente due nozioni tra loro da distinguere, quella di legittimazione e quella di interesse.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)