Sez. 1, Sentenza n. 13291 del 19/11/1998 Ud. (dep. 17/12/1998) Rv. 211870 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Eccezione di nullità riguardante la parte offesa formulata dall'imputato - Ammissibilità - Esclusione - Ragione.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
La mancata o irregolare citazione della parte offesa non determina alcuna nullità ove sia solo l'imputato a dolersene, senza indicare un suo concreto e attuale interesse al riguardo, non avendo alcun valore la semplice allegazione di un pregiudizio del tutto astratto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)