Sez. 3, Sentenza n. 19169 del 11/09/2014 (Rv. 633003 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE | Omesso deposito della procura speciale alle liti - Poteri del giudice - Invito alla parte di produrre il documento - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE
L'art. 182, primo comma, cod. proc. civ., va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti, di cui all'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., enunciata ma non rinvenuta negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante. Tale invito può essere fatto in qualsiasi momento, anche in sede di appello, e solo se infruttuoso il giudice deve dichiarare invalida la costituzione della parte in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)