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Sez. 1, Sentenza n. 13434 del 13/09/2002 (Rv. 557384 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE | Procura generale "ad litem" - Omesso deposito - Invito alla parte di produrre il documento mancante - Potere del giudice - Dichiarazione d'invalidità della costituzione in giudizio - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557384-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE

In caso di omesso deposito della procura generale alle liti, che sia stata semplicemente richiamata negli atti della parte e la cui necessità è "in re ipsa", trattandosi di atto indispensabile per la valida costituzione in giudizio, il giudice non può dichiarare l'invalidità di questa senza aver prima provveduto - in adempimento del dovere impostogli dall'art. 182, primo comma, cod. proc. civ. - a formulare l'invito a produrre il documento mancante.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)