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Sez. 3, Sentenza n. 10123 del 09/05/2011 (Rv. 618292 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE | Riassunzione del giudizio - Omesso deposito dell'atto contenente la procura alle liti - Obbligo del giudice di invitare la parte a depositarla - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2011-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618292-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - DIFETTO DI RAPPRESENTANZA O DI AUTORIZZAZIONE RILEVATO DAL GIUDICE

Quando nell'atto di riassunzione dopo declinatoria di competenza o nell'atto di costituzione del convenuto in riassunzione viene richiamata dal difensore la procura rilasciatagli nell'atto di costituzione davanti al giudice "a quo" (oppure la procura rilasciata con atto separato in quel giudizio ed ivi prodotta) e non venga prodotto in originale o in copia (se l'originale trovasi nel fascicolo d'ufficio del giudice "a quo", che la cancelleria ha l'obbligo di acquisire ai sensi dell'art. 126 disp. att. cod. proc. civ.) l'atto contenente la procura o la procura stessa, il giudice della riassunzione è tenuto, ove rilevi tale mancata produzione e, quindi, il difetto della costituzione, a formulare l'invito a regolarizzare la costituzione, non potendo considerare quest'ultima invalida e, quindi, contumace la parte in difetto di invito e di ottemperanza ad esso. Il giudice d'appello che sia investito della nullità derivante dalla mancata formulazione dell'invito è tenuto a dichiararla e, quindi, revocata la dichiarazione di contumacia, a rinnovare la decisione se del caso considerando valida l'attività istruttoria del contumace oppure dandovi corso (se ammissibile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)