Sez. 3, Sentenza n. 3624 del 22/01/1999 Ud. (dep. 19/03/1999) Rv. 213262 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO | Ipotesi di reato di cui agli artt. 11 o 12 legge 1 giugno 1939 n. 1089 e 733 c.p. - Concorso formale - Ammissibilità - Esclusione - Ragione.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - DANNEGGIAMENTO
La struttura della contravvenzione di cui all'art. 733 c.p. e del danneggiamento delle cose d'antichità' e d'arte previsto dalla legge 1089 del 1939, e la rispettiva funzione di tutela suppletiva o diretta, rendono evidente che le due fattispecie non possono concorrere nella tutela dello stesso fatto. In particolare con l'art. 733 c.p. all'agente viene richiesto solo di conoscere il rilevante pregio della cosa, mentre il nocumento non deve riguardare la cosa stessa, ancorché di interesse culturale eccezionale, ma lo stesso patrimonio nazionale unitariamente considerato.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 11 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 12 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 59, Cod. Pen. art. 733
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)