Sez. 3, Sentenza n. 12694 del 25/05/2010 (Rv. 612998 - 01)
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Procacciamento di affari - Elemento differenziale - Collaborazione - Fattispecie relativa a domanda nuova in appello.
MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di rapporti tra mediazione e contratto atipico di procacciamento di affari, il mediatore si distingue dal procacciatore di affari per il rapporto di collaborazione che - assente secondo l'espresso dettato normativo nella mediazione (art. 1754 cod. civ.) - caratterizza il procacciatore di affari, il quale, anche senza carattere di stabilità, agisce nell'esclusivo interesse del preponente, solitamente imprenditore, raccogliendo proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile, perchè nuova, la domanda di riconoscimento del compenso proposta per la prima volta in appello sulla base del procacciamento di affari, dopo che in primo grado la medesima domanda era stata fondata su un rapporto di mediazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)