Sez. 2, Sentenza n. 5743 del 30/10/1981 (Rv. 416447 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ - SILENZIO - VALORE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ - SILENZIO - VALORE.*
Il silenzio, di per sè inidoneo a valere come manifestazione tacita di volontà, sì da integrare consenso e determinare il perfezionamento di un rapporto contrattuale, può assumere tale portata ove si accompagni a circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, che implichino, secondo il comune modo di agire, un dovere di parlare, specie quando il silenzio stesso venga serbato a fronte di una dichiarazione di altri, comportante, per chi tace, un Obbligo. (V 1326/75, mass n 374846;).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)