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Sez. 1, Sentenza n. 1326 del 10/04/1975 (Rv. 374846 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - SILENZIO - VALORE - CONSENSO TACITO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374846-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - SILENZIO - VALORE - CONSENSO TACITO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Il silenzio, in via generale, e un fatto ambiguo, per cui, di regola, non puo valere come consenso. Esso tuttavia, in determinate circostanze, puo essere interpretato come manifestazione tacita di volonta, ed acquistare efficacia giuridica quando particolari circostanze e situazioni oggettive e soggettive siano tali da renderlo significativo, come sintomo rivelatore della volonta delle parti. In ispecie, il silenzio puo valere come dichiarazione quando, data una certa relazione fra due persone, il comune modo di agire imporrebbe il dovere di parlare. E soprattutto di fronte alla dichiarazione di una parte, che implichi un Obbligo per quella cui essa e rivolta, il tacere di quest'ultima puo intendersi come assentimento. (V 126/73, mass n 361882; 190/71, mass n 349587; (V 1442/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)