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Sez. 1, Sentenza n. 11177 del 22/08/2001 (Rv. 549021 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Capitolato generale oo.pp. - Valore vincolante per i soli appalti stipulati dallo Stato - Configurabilità - Deroga in caso di legge disponente l'applicazione anche ad appalti stipulati da enti diversi - Ammissibilità - Legge come fonte diretta dell'arbitrato - Configurabilità - Fattispecie relativa alla legge reg. Puglia n. 27 del 1985.
Stato
decisa il 2001-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549021-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

Il principio secondo cui il capitolato generale approvato con d.P.R. n. 1063 del 1962 ha valore normativo e vincolante soltanto per gli appalti stipulati dallo Stato e non riguarda, pertanto, gli appalti stipulati da enti pubblici diversi, trova deroga qualora una specifica norma di legge disponga l'applicazione di detto capitolato anche agli appalti stipulati da enti diversi dallo Stato (ad esempio i Comuni). In tal caso è la legge che costituisce fonte diretta della "relatio" e dell'arbitrato in essa compreso, mentre la clausola contrattuale, che genericamente si limiti a fare riferimento al capitolato generale, non è idonea a sostituirsi come fonte negoziale alla legge medesima, rivestendo carattere soltanto ricognitivo di essa (principio affermato con riferimento alla legge Reg. Puglia 16 maggio 1985, n. 27, la quale all'art. 52 richiama le norme del citato capitolato generale ed all'art. 61 disciplina la composizione del collegio arbitrale. La S.C. ha stabilito che in tale quadro normativo la clausola compromissoria contenuta nel contratto, esaurendosi, nella specie, in un semplice e generico richiamo all'intero capitolato generale - che si sarebbe dovuto comunque applicare per l'espresso disposto della citata legge regionale - non può costituire fonte autonoma dell'arbitrato, che non forma oggetto di alcuna menzione, ma si risolve in un mero riferimento di carattere ricognitivo alla fonte legale, che resta unica fonte esterna e dunque eteronoma dell'arbitrato medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 16/05/1985 num. 27 art. 27, Legge Reg. Puglia 16/05/1985 num. 27 art. 52, Legge Reg. Puglia 16/05/1985 num. 27 art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)