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Sez. 1, Sentenza n. 7535 del 23/05/2002 (Rv. 554655 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE | Devoluzione obbligatoria al giudizio arbitrale "ex" art. 16 legge n. 741 del 1981, sostitutivo dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Illegittimità costituzionale del detto art. 16 (Corte cost. n. 152 del 1996) - Effetti "ex tunc" - Richiamo negoziale alla disciplina costituzionalmente illegittima - Negli appalti dello Stato o di altri enti pubblici tenuti per legge all'osservanza del capitolato generale - Ininfluenza - Conseguenze del ripristino retroattivo della facoltà di scelta - Lodo nel frattempo emesso - Nullità - Impugnabilità dinanzi alla corte d'appello "ex" art. 829, n. 1, cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554655-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE

In tema di controversie nascenti da un contratto di appalto di opere pubbliche, deferite, in via generale, ad arbitri dall'art. 43 del relativo capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, la facoltà, riconosciuta ad entrambi i contraenti, di chiedere la deroga a tale competenza arbitrale, esclusa dall'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (che aveva modificato il testo dell'art. 47 del capitolato), è stata ripristinata, con effetto "ex tunc", a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del detto art. 16 con la sentenza n. 152 del 1996, senza che - per gli appalti dello Stato e degli altri enti pubblici (tra cui l'Ente Acquedotti Siciliani - EAS) tenuti per legge all'osservanza delle disposizioni del citato capitolato generale - rilevi in senso contrario la circostanza che le parti abbiano recepito la normativa poi caducata attraverso il rinvio alle norme del capitolato generale, essendo in realtà detta volontà negoziale soltanto ricognitiva della legge, fonte diretta della "relatio"; detta efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale, travolgendo il titolo di investitura degli arbitri originariamente aditi, comporta che il lodo da essi frattanto emesso sia suscettibile di impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 829, n. 1), cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 19/01/1942 num. 24 art. 2, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 26/05/1973 num. 21 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)