Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20636 del 22/11/2012 (Rv. 624422 - 01)
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE | Art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Applicabilità - Esame del contenuto della clausola compromissoria - Necessità - Mero richiamo dell'intero capitolato generale - Conseguenze.
ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE
Ai fini dell'applicabilità dell'art. 47 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, è l'esame del contenuto della clausola compromissoria che consente d'individuare la fonte dell'arbitrato, in quanto è solo in base al suo tenore che può stabilirsi, se, attraverso il richiamo del capitolato generale dello Stato, le parti abbiano voluto limitarsi ad identificare la disciplina legale concretamente applicabile, ovvero abbiano inteso recepire il contenuto della normativa generale relativa agli appalti dello Stato, conferendo alla stessa valore negoziale; pertanto, nel caso in cui la clausola compromissoria contenuta nel contratto si esaurisca in un semplice e generico richiamo dell'intero capitolato generale (comunque applicabile nella specie per l'espresso disposto della legge Regione Puglia n. 27 del 1985), senza menzionare l'arbitrato, essa non può costituire fonte autonoma di quest'ultimo, ma si risolve in un mero riferimento con carattere ricognitivo della fonte legale, che resta l'unica fonte esterna e dunque eteronoma dell'arbitrato medesimo, con la necessità di riferirsi alla disciplina legale vigente, ai fini della derogabilità della competenza arbitrale.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 16/05/1985 num. 27 art. 27, Legge Reg. Puglia 16/05/1985 num. 27 art. 52, Legge Reg. Puglia 16/05/1985 num. 27 art. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)