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Sez. 6, Sentenza n. 2620 del 16/12/1997 Ud. (dep. 27/02/1998) Rv. 210583 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONCORSO E CONVERSIONE | Impugnazione avverso sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato - Ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero ed appello proposto dall'imputato - Conversione del ricorso in appello - Eventuale inammissibilità del ricorso - Non è di ostacolo alla conversione - Ragioni - La conversione costituisce un'operazione giuridica attinente alla funzione processuale del mezzo di impugnazione che precede l'esame del contenuto. .
Stato
decisa il 1997-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210583-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CONCORSO E CONVERSIONE

La eventuale inammissibilità del ricorso per cassazione del pubblico ministero (nella specie, dedotta dall'imputato sotto il profilo che si sarebbe trattato di valutazioni di merito) avverso una sentenza pronunciata col rito abbreviato non è di ostacolo alla conversione del medesimo ricorso in appello in base al disposto dell'art. 580 cod. proc. pen., che enuncia una regola generale valida in ogni caso di proposizione di mezzi di impugnazione diversi, e tenuto conto che la conversione costituisce un'operazione giuridica attinente alla funzione processuale del mezzo di impugnazione che precede l'esame del contenuto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 443 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 443 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)