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Sez. 3, Sentenza n. 3942 del 25/11/1975 (Rv. 378215 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - MANDATO AD LITEM DI UN SOGGETTO STRANIERO - IN CALCE O A MARGINE DELL'ATTO - LICEITA - PRESENZA NELLO STATO ITALIANO - PRESUPPOSTO - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - ONERE - SPETTANZA.*
Stato
decisa il 1975-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378215-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - MANDATO AD LITEM DI UN SOGGETTO STRANIERO - IN CALCE O A MARGINE DELL'ATTO - LICEITA - PRESENZA NELLO STATO ITALIANO - PRESUPPOSTO - PROVA CONTRARIA - AMMISSIBILITA - ONERE - SPETTANZA.*

Per il soggetto straniero che agisca dinanzi al giudice italiano e consentito il rilascio del mandato ad litem nella Forma prevista dall'art 83 cod proc civ e, cioe, in calce o a margine dell'atto; la presenza nello stato italiano, presupposto dell'adozione di tale conferimento di potere rappresentativo, deve presumersi fino a prova contraria, da parte di chi ne impugni la validita, essendo implicitamente attestata dal procuratore che autentica la sottoscrizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)