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Sez. 3, Sentenza n. 7448 del 01/06/2001 (Rv. 547181 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE | Totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda - Nullità della citazione - Individuabilità del "petitum" formale e sostanziale - Esclusione della nullità - Spettanza della relativa valutazione al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2001-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547181-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE

La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., non ricorre quando il "petitum", inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se non congruamente o correttamente motivata (Nella specie, la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha ritenuto irrilevante che la citazione verbale proposta innanzi al Giudice di pace e verbalizzata su un modello a stampa non riportasse le conclusioni nella parte del modulo a queste riservato, dato che, nella parte soprastante, dopo l'esposizione dei fatti di causa, era chiaramente indicata la domanda rivolta al giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)