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Sez. 3, Sentenza n. 188 del 12/01/1996 (Rv. 495334 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE | Totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda - Nullità della citazione - Individuabilità del "petitum" formale e sostanziale - Esclusione della nullità e valutazione di fatto - Incensurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 1996-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495334-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE

La nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., non ricorre quando il "petitum", inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e conclusioni delle parti - desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio - in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse, la quale, costituendo apprezzamento di fatto, è censurabile in cassazione solo se non congruamente o correttamente motivata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)