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Sez. 2, Sentenza n. 15940 del 19/02/2016 Cc. (dep. 18/04/2016) Rv. 266668 - 01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI | Collegamento con i motivi principali - Necessità anche nei giudizi di appello in materia di misure di prevenzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266668-01

IMPUGNAZIONI - FORMA - REQUISITI - MOTIVI - MOTIVI NUOVI

In tema di impugnazioni, il principio secondo cui i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame, ai sensi dell'art. 581, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., trova applicazione anche al giudizio di appello avverso il decreto di rigetto della richiesta di revoca di una misura di prevenzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha reputato immune da censure la decisione di inammissibilità del motivo concernente l'illegittimità dell'aggravamento, perchè disposto quando la misura aveva ormai perso efficacia, in quanto, nell'atto di impugnazione originario, era stata contestata la sola sussistenza della pericolosità sociale del proposto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)