Sez. 6, Sentenza n. 28825 del 21/09/2017 Cc. (dep. 21/06/2018) Rv. 273664 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Decreto di rigetto della proposta - Appello del pubblico ministero - Specificità dei motivi - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di misure di prevenzione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi l'atto di appello del pubblico ministero avverso il decreto di rigetto della proposta che, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581 cod. proc. pen., non contenga l'enunciazione specifica sia del capo oggetto di impugnazione che dei motivi e delle ragioni a sostegno della richiesta di revisione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio la Corte, in considerazione della possibilità di applicazione disgiunta della confisca dalla misura di prevenzione personale e della conseguente autonomia dei capi riguardanti ciascuna misura, ha annullato parzialmente il decreto della Corte di appello, la quale, ritenendo che, in caso di rigetto della proposta, il capo relativo al rigetto della misura di prevenzione patrimoniale non fosse autonomo, ma ricompreso in quello relativo al rigetto della misura di prevenzione personale, aveva accolto l'appello del pubblico ministero, riguardante esclusivamente il tema dell'attualità della pericolosità del proposto, ed aveva applicato al proposto sia la misura della sorveglianza speciale che quella confisca).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)