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Sez. 1, Sentenza n. 10923 del 25/07/2002 (Rv. 556196 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Cessione volontaria del bene - Con versamento di acconto salvo conguaglio - Contratto di diritto pubblico con prezzo correlato ai parametri della legge n. 385 del 1980 - Configurabilità - Successiva declaratoria di incostituzionalità della menzionata legge - Diritto del cedente ad ottenere la differenza del prezzo in base alla legge vigente - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556196-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, nel caso in cui le parti, nel concordare la cessione volontaria del bene, abbiano convenuto, per il pagamento del prezzo, il versamento di una somma a titolo di acconto e salvo conguaglio, riproducendo in tal modo i criteri stabiliti dalla legge n. 385 del 1980, si è in presenza di un contratto di diritto pubblico, che conclude il procedimento amministrativo e nel quale il prezzo si sostituisce all'indennità, correlandosi però in modo vincolante ai parametri per essa stabiliti dalla legge. Ne consegue che, una volta dichiarata incostituzionale la legge citata (in quanto riproducente criteri indennitari a loro volta già dichiarati illegittimi), sorge il diritto del cedente ad ottenere la differenza fra il prezzo definitivo delle aree cedute (determinato, fino all'entrata in vigore dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, in base al criterio previsto dalla legge n. 2359 del 1865) e l'importo già percepito a titolo di acconto.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)