Sez. 1, Sentenza n. 4695 del 08/11/1989 (Rv. 464108 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI - APPLICAZIONE DI CRITERI INDENNITARI PROVVISORI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - EFFETTI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI - APPLICAZIONE DI CRITERI INDENNITARI PROVVISORI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - EFFETTI.*
Al proprietario del fondo espropriando, il quale, nell'ambito di procedura ablativa promossa a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, abbia convenuto la cessione volontaria del bene, per un corrispettivo determinato, salvo conguaglio, sulla base dei criteri indennitari provvisori di cui alla legge 29 luglio 1980 n. 385, deve riconoscersi, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità di tali criteri, il diritto di ottenere l'equivalente del prezzo di mercato del bene ceduto, in applicazione dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, considerato che il suddetto patto non integra mera espressione di autonomia negoziale privata, ma si inserisce in un contratto pubblicistico, ove il corrispettivo del trasferimento volontario si correla, in modo vincolato, ai parametri legali circa la Determinazione dell'indennità espropriativa. (V 422/89, mass n 461544).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)