Sez. L, Sentenza n. 15053 del 22/06/2010 (Rv. 613923 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Lavoratori agricoli - Retribuzione pensionabile - Determinazione - Criteri di calcolo - Retribuzioni corrisposte anteriormente al 1968 - Rivalutazione - Indici ISTAT del 1968 - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In tema di rivalutazione della pensione di anzianità dei lavoratori agricoli, la tabella C) allegata al d.P.R. n. 468 del 1988 (integrata dalla tabella E ai sensi del d.l. n. 402 del 1981, conv. nella legge n. 537 del 1981) indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti, corrispondenti alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso. Ne consegue che, nell'applicazione, della rivalutazione della retribuzione media settimanale per gli anni precedenti al 1968, da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, undicesimo comma, della legge n. 297 del 1982, deve farsi riferimento all'indice ISTAT del 1968 e non a quello dell'anno di percezione della retribuzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST., Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 com. 11 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)