Sez. L, Sentenza n. 21199 del 19/10/2016 (Rv. 641434 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Retribuzione pensionabile - Criteri di calcolo - Rivalutazione della retribuzione corrisposta prima del 1968 - Indice Istat dell'anno della retribuzione - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
In tema di riliquidazione di pensione, quale pro-rata in regime di convenzione internazionale, la tabella C) allegata al d.P.R. n. 488 del 1968 (integrata dalla tabella E ai sensi del d.l. n. 402 del 1981, conv. con modif. in l. n. 537 del 1981) indica il valore monetario aggiornato al 1968 della retribuzione settimanale per gli anni precedenti, corrispondenti alle marche applicate sulle tessere assicurative allora in uso, sicché, nell'applicazione, della rivalutazione della retribuzione media settimanale per gli anni precedenti al 1968, da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, comma 11, della l. n. 297 del 1982, deve farsi riferimento all'indice ISTAT del 1968 e non a quello dell'anno di percezione della retribuzione.
Riferimenti normativi: Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 com. 11 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 CORTE COST., Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)