Sez. L, Sentenza n. 12740 del 01/09/2003 (Rv. 566428 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Rapporto dedotto in giudizio - Titolarità - Mancata contestazione nel precedente grado di giudizio - Successiva contestazione - Conseguenze.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Qualora l'effettiva titolarità del rapporto controverso abbia costituito, nel precedente grado di giudizio, fatto pacifico per mancata contestazione ad opera di tutte le parti in causa, quella di esse che nel successivo grado la contesti ha l'onere di fornire la prova del suo contrario assunto, in quanto rivolto a mettere in discussione un fatto del quale si è già considerata acquisita la prova come fatto non contestato (nella specie, peraltro, inammissibilmente, la qualità di eredi di una delle parti era stata contestata per la prima volta solo nel giudizio di legittimità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)