Sez. 1, Sentenza n. 10790 del 29/09/1999 (Rv. 530346 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Rapporto dedotto in giudizio - Titolarità - Contestazione in appello - Ammissibilità - Onere della prova.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
Qualora l'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio abbia costituito, nel giudizio di primo grado, fatto pacifico per la concorde allegazione di entrambe le parti, quella che in appello la contesti per la prima volta ha l'onere di fornire la prova del suo contrario assunto (nella specie l'attore aveva agito nella qualità di erede e il convenuto aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva per la prima volta in appello; la corte d'appello, con decisione confermata dalla S.C. in base al principio riportato, aveva respinto l'eccezione per essere stata la qualità di erede accertata a seguito di mancata contestazione nel giudizio di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)