Sez. L, Sentenza n. 13596 del 04/12/1999 (Rv. 531936 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Blocco disposto dall'art. 13 della legge n. 724 del 1994 - Eccezione per i casi di presentazione della domanda prima del 28 settembre 1994 e di cessazione dell'attività lavorativa entro il 30 settembre 1994 - Valutazione in base al nono comma del citato art. 13 prevedente la salvezza degli effetti dei D.L. n. 553 e n. 654 del 1994 - Conseguenze - Decorrenza del relativo trattamento pensionistico dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 654 cit..
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In materia di blocco delle pensioni di anzianità, l'eccezione nei confronti di coloro che abbiano presentato domanda, essendo in possesso dei relativi requisiti, prima del 28 settembre 1994 e siano cessati dall'attività di lavoro entro il 30 settembre 1994 (prevista dall'art. 13, comma quarto, della legge n. 724 del 1994) deve essere valutata alla luce del successivo nono comma del medesimo art. 13 il quale nell'abrogare il D.L. 26 novembre 1994, n. 654 (che non è stato convertito in legge e che già conteneva la predetta eccezione) ha fatto salvi "la validità "degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base al medesimo decreto - legge e al D.L. 28 settembre 1994, n. 553" (che, del pari non convertito e sostituito dal successivo D.L. n. 654 cit., non prevedeva l'eccezione in argomento). Ne consegue che nei confronti dei lavoratori appartenenti alla categoria considerata il trattamento pensionistico in questione può avere decorrenza soltanto dall'entrata in vigore del D.L. n. 654 medesimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/09/1994 num. 553 art. 1, Decreto Legge 26/11/1994 num. 654 art. 1, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 13 com. 4 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 13 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)