Sez. 1, Sentenza n. 12704 del 06/03/2008 Cc. (dep. 25/03/2008) Rv. 239376 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Riconoscimento della continuazione - Determinazione della pena - Aumenti - Limiti - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
In tema di applicazione della continuazione, sia in sede esecutiva, sia - allorché il nesso venga riconosciuto con riferimento a reati che abbiano formato oggetto di sentenza irrevocabile - in sede di cognizione, il giudice non è vincolato dal divieto di "reformatio in peius", di cui all'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., per cui l'unico limite è quello stabilito dall'art. 671, comma secondo, stesso codice, a norma del quale la pena complessiva non può eccedere la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto di condanna. (Nella specie è stato ritenuto corretto l'operato del giudice dell'esecuzione che, ritenuta la continuazione con una sentenza di condanna per reato continuato, aveva determinato la pena, per ognuno dei due reati satellite, già oggetto ciascuno di un aumento di quattro mesi di reclusione, in sei mesi di reclusione, pur diminuendo, nel complesso, la pena portata dalla predetta sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)