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Sez. 1, Ordinanza n. 40567 del 16/09/2004 Cc. (dep. 15/10/2004) Rv. 230639 - 01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Provvedimento di rigetto della richiesta di liquidazione degli onorari - Ricorso per cassazione proposto dal difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato - Violazione del termine di cui all'art. 585, comma primo, lett. a) e comma secondo lett. a) - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230639-01

DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

E inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di liquidazione degli onorari - che violi l'osservanza del termine di cui all'art. 585, comma primo, lett. a) e comma secondo lett. a), cod. proc. pen., stante il rapporto di accessorietà tra il processo avente ad oggetto la liquidazione dei compensi prevista dal D.Lgs.n. 115 del 2002 ed il processo principale del quale costituisce derivazione, con la conseguenza che il procedimento incidentale, ove insorto nell'ambito di un processo penale, deve essere introdotto, trattato e deciso in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 568 ss. cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 98, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. A, Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 115 art. 84, Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)