Sez. 1, Sentenza n. 4536 del 21/05/1997 (Rv. 504584 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - REVOCA | Istanza - Relativa ordinanza di accoglimento o di reiezione - Natura - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - REVOCA
L'istanza di revoca del sequestro conservativo dietro cauzione, di cui all'art. 684 cod. proc. civ., pur ricollegandosi alla misura cautelare in precedenza concessa, apre un autonomo procedimento, di modo che resta soggetta, ove presentata nel vigore della riforma introdotta dagli artt. 669 bis e seguenti cod. proc. civ., alla relativa disciplina. Ne discende che l'ordinanza di accoglimento o reiezione di detta istanza, avendo la stessa natura e consistenza dell'originario provvedimento cautelare, con caratteristiche di provvisorietà e modificabilità necessariamente estese alla soluzione delle questioni pregiudiziali, quale quella sulla competenza, non può assumere natura sostanziale di sentenza sulla competenza medesima, e non è impugnabile con il ricorso per regolamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 quaterdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 684 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)