Sez. 1, Sentenza n. 12641 del 11/12/1995 (Rv. 495000 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Provvedimento adottato dal Tribunale sul reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. - Conferma dell'ordinanza declinatoria di competenza - Impugnabilità - Con regolamento di competenza - Esclusione.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE
Nella disciplina dei procedimenti cautelari di cui agli artt. 669 bis e segg. cod. proc. civ., il principio della riproponibilità dell'istanza dopo ordinanza declinatoria della competenza (art. 669 septies primo comma), il quale preclude la configurabilità in detta ordinanza di una pronuncia sulla competenza impugnabile con ricorso per regolamento, opera anche con riguardo al provvedimento di pari contenuto adottato dal tribunale sul reclamo "ex" art. 669 terdecies (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994), che si sostituisce all'atto reclamato, con identica natura e funzione, e, peraltro, si sottrae ai mezzi d'impugnazione, ai sensi del quarto comma del citato art. 669 terdecies.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 tricies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)