Sez. 2, Sentenza n. 7541 del 13/08/1997 (Rv. 506718 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Ordinanza ex art. 669 terdecies - Ricorso per regolamento di competenza - Inammissibilità - Ricorso ex art. 111 Cost. Inammissibilità.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO
L'ordinanza resa dal tribunale ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ. sul reclamo contro le determinazioni adottate dal pretore, dal giudice istruttore o dal giudice designato è priva di decisorietà, e non preclude alla parte la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 669 decies cod. proc. civ.. Consegue che dovendosi negare a tale ordinanza natura di decisione irretrattabile sulla competenza difetta il presupposto del "regolamento" ex art. 42 cod. proc. civ. costituito dalla sussistenza di una atto giurisdizionale decisorio suscettibile, in difetto d'impugnazione, di assumere sulla questione della competenza autorità vincolante, così come difetta il presupposto per l'impugnazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)