Sez. U, Sentenza n. 22 del 20/11/1996 Cc. (dep. 14/01/1997) Rv. 206484 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Udienza - Avviso - Va notificato sempre al difensore e all'indagato solo se istante - Ragione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
L'avviso dell'udienza di riesame dei provvedimenti cautelari reali deve essere notificato al difensore in ogni caso e all'indagato soltanto quando abbia sottoscritto la relativa istanza. (In motivazione, la S.C. ha affermato che nella specie non trova applicazione l'art. 127 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 324 stesso codice solo in relazione alle modalità di espletamento del procedimento e non anche in relazione al termine - di giorni tre e non dieci - e ai destinatari, aggiungendo che l'esclusione, dal novero di questi ultimi, dell'indagato "non istante" e la mancata coincidenza, in tal caso, tra legittimazione a ricevere l'avviso e legittimazione al ricorso - a lui riconosciuta dal successivo art. 325 - non sono contraddittorie o irragionevoli, in quanto dettate dall'esigenza di contemperare celerità della procedura ed effettivo esercizio del diritto di difesa, garantito dall'intervento del difensore, al quale l'interessato si è completamente affidato, riservandogli la redazione e la presentazione dell'istanza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 325 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)