diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1325 del 09/02/1998 (Rv. 512403 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Liquidazione del danno da incidente stradale - Impugnazione - Motivi - Necessità di specifica indicazione degli aspetti della lesione fatti oggetto di doglianza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512403-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

L'impugnazione della liquidazione del risarcimento del danno alla persona causato da incidente stradale può essere globale e riferirsi così sia alla quantificazione del danno biologico che a quella del danno patrimoniale per invalidità temporanea o permanente senza onere di specificare i singoli aspetti della lesione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)