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Sez. 3, Sentenza n. 3563 del 16/04/1996 (Rv. 497061 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 1996-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497061-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

È consentito al giudice del merito di liquidare il danno biologico valutando separatamente l'invalidità temporanea e quella permanente, purché il complessivo ammontare del risarcimento sia commisurato alla reale entità del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)