Sez. 3, Sentenza n. 3563 del 16/04/1996 (Rv. 497061 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico - Liquidazione - Criteri.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
È consentito al giudice del merito di liquidare il danno biologico valutando separatamente l'invalidità temporanea e quella permanente, purché il complessivo ammontare del risarcimento sia commisurato alla reale entità del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)