Sez. 3, Sentenza n. 10966 del 03/11/1998 (Rv. 520294 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico - Liquidazione - Criteri - Valutazione globale dell'invalidità temporanea e permanente - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
Il giudice di merito ha facoltà di procedere alla liquidazione del danno biologico valutando globalmente l'invalidità temporanea e quella permanente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)