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Sez. 3, Sentenza n. 10966 del 03/11/1998 (Rv. 520294 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico - Liquidazione - Criteri - Valutazione globale dell'invalidità temporanea e permanente - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520294-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE

Il giudice di merito ha facoltà di procedere alla liquidazione del danno biologico valutando globalmente l'invalidità temporanea e quella permanente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)