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Sez. 5 - , Sentenza n. 41298 del 22/12/2021 (Rv. 663513 - 02)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP | Ater - Soggettività passiva - Sussistenza - Fondamento - Base imponibile - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2021-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663513-02

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP

In tema di IRAP, l'ATER, quale ente pubblico economico dotato di personalità giuridica che svolge, anche se non in maniera esclusiva, attività economico-commerciale, è soggetto passivo dell'imposta regionale secondo il disposto dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997, che vi annovera gli enti di cui all'art. 73 (già 87), comma 1, lett. b), T.U.I.R. prendendo in considerazione, ai fini della determinazione della base imponibile - consistente nel valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata dall'ente nel territorio della Regione - i componenti positivi e negativi del reddito di impresa.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)