Sez. 1, Sentenza n. 1693 del 10/01/1978 Ud. (dep. 14/02/1978) Rv. 137947 - 01
ISTRUZIONE PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - GIUDIZI DIRETTISSIMI SPECIALI - LEGGI SUL CONTROLLO DELLE ARMI - NECESSITA DELL'INTERROGATORIO - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - GIUDIZI DIRETTISSIMI SPECIALI - LEGGI SUL CONTROLLO DELLE ARMI - NECESSITA DELL'INTERROGATORIO - ESCLUSIONE.*
L'interrogatorio dell'imputato non costituisce un presupposto essenziale per la instaurazione dello speciale giudizio direttissimo previsto dalla legge per i reati in materia di armi. Non comporta, pertanto, alcuna nullita ne la sua omissione, ne il suo mancato deposito ne il mancato preventivo avviso al difensore, ne, persino, in casi di urgenza, l'omessa nomina del difensore di ufficio che presenzi all'interrogatorio dell'imputato. Nelle predette ipotesi non si verifica alcun pregiudizio per l'imputato che potra esplicare pienamente il suo diritto di difesa nel dibattimento. ' conforme, nel senso, cioe, che il procedimento direttissimo previsto dall'art 9 della legge 2 ottobre 1967 n 895 ed ora dall'art 35 della legge 18 aprile 1975 n 110, e atipico e svincolato dai presupposti e dalle condizioni che legittimano il procedimento direttissimo ordinario e, quindi, anche dal previo interrogatorio sommario dell'imputato, Cfr 137600, anno 1978; 124810, anno 1973. Nel senso che la omissione dell'interrogatorio, nei giudizi direttissimi speciali, non si pone in contrasto con i principi costituzionali che garantiscono il diritto di difesa, il quale, per poter essere esercitato, postula una attivita processuale, che difetta quando, omessa l'istruttoria, l'imputato viene tratto direttamente a giudizio, Cfr 133492, anno 1977'.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 9 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)