Sez. 3 - , Ordinanza n. 835 del 19/01/2021 (Rv. 660279 - 03)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE | Regolamenti interni della F.I.G.C. - Contratto di prestazione sportiva - Recesso anticipato della società - Diritto dell'agente al compenso per la parte ineseguita del contratto - Esclusione.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE
L'agente sportivo di un calciatore, il cui contratto sportivo termini prima della sua naturale scadenza per recesso anticipato della squadra di calcio, non ha diritto alla provvigione per la parte ineseguita del contratto, ai sensi dell'art. 1748, comma 5, c.c. e dell'art. 17, comma 8, del Regolamento Agenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1362, Decreto Legisl. 23/07/1999 num. 242 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)