Sez. 1, Sentenza n. 7923 del 15/04/2005 (Rv. 580443 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - LIBERTÀ PERSONALE - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - DETENZIONE - ILLEGALE - DIRITTO ALLA RIPARAZIONE | Natura delle norme della Convenzione - Norme precettive - Configurabilità - Presupposti - Sufficiente specificazione del contenuto della disposizione - Necessità - Artt. 5, 6 e 13 della Convenzione - Natura percettiva - Sussistenza - Sottoposizione a provvedimento restrittivo della libertà personale - Configurabilità ex art. 5 del diritto alla riparazione del danno per il solo fatto che il processo penale è stato definito con sentenza di assoluzione - Esclusione - Accertamento della violazione di uno dei precetti dell'art. 5 - Necessità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - LIBERTÀ PERSONALE - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - DETENZIONE - ILLEGALE - DIRITTO ALLA RIPARAZIONE
Le norme della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, una volta recepite nell'ordinamento interno mediante legge di ratifica, non hanno efficacia meramente programmatica, ma costituiscono fonte di diritti e di obblighi per tutti i soggetti, senza necessità di successive specificazioni, tranne che tale necessità si desuma dal contenuto della norma, qualora questa rinvii ad una regolamentazione integrativa o di dettaglio da parte della legislazione del singolo Stato; in particolare, le disposizioni della Convenzione che stabiliscono la necessità di ragioni plausibili per la detenzione preventiva, il diritto dell'arrestato ad essere informato dei motivi della detenzione preventiva, a comparire al più presto davanti ad un giudice e ad un sollecito riesame dei provvedimenti restrittivi (art. 5, par.1, 2, 3 e 4), nonchè il diritto di ogni persona ad un processo equo (art. 6), e ad un ricorso effettivo (art. 13), costituiscono norme percettive per quanto direttamente risulta dal loro contenuto e, quindi, va escluso che dalle medesime sia ricavabile il diritto della persona sottoposta a procedimento penale ed a provvedimenti restrittivi della libertà di ottenere il risarcimento del danno qualora e per il fatto stesso che il processo si sia concluso con sentenza definitiva di assoluzione, dal momento che il diritto alla riparazione è riconosciuto dall'art. 5 esclusivamente in favore di colui che sia rimasto vittima di arresto o di detenzione "in violazione di una delle disposizioni di questo articolo", sicchè fonte di siffatto diritto non è la detenzione in sè o la mera sottoposizione al processo, bensì la violazione delle specifiche prescrizioni contenute nella norma.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)