Sez. 1, Sentenza n. 529 del 11/02/1975 (Rv. 373834 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - ATTIVITA INDUSTRIALI - ESTREMI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - INCLUSIONE - COSTRUZIONE DI FOGNATURE - APPLICABILITA DELL'ESENZIONE.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER OPIFICI - ATTIVITA INDUSTRIALI - ESTREMI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - INCLUSIONE - COSTRUZIONE DI FOGNATURE - APPLICABILITA DELL'ESENZIONE.*
Ai fini dell'esenzione dall'imposta di consumo, di cui all'art 30 n 6 del tu fl (RD 14 settembre 1931 n 1175) debbono considerarsi attivita industriali non soltanto quelle tipicamente produttive di beni, e cioe di modificazione, trasformazione o adattamento di materie prime, ma anche quelle che si esplicano nella prestazione di servizi. La costruzione dell'impianto di una rete di fognature, sebbene non incluso specificamente nell'elencazione (da considerarsi meramente esemplificativa e non tassativa) degli opifici industriali contenuta nell'art 40 del RD 30 aprile 1936 n 1138 (regolamento per le imposte di consumo), deve nondimeno ritenersi compresa fra gli opifici industriali, poiche non puo negarsi che la fognatura adempia ad un pubblico servizio e che la relativa costruzione, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, e destinata al predetto servizio in modo obiettivo e permanente. (V 3709'71, mass n 355488; 1908'69, mass n 341057).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 30 com. 6, Regio Decr. 30/04/1936 num. 1138 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)