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Sez. 3, Sentenza n. 6448 del 23/04/2003 (Rv. 562412 - 01)

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - ESECUZIONE COATTIVA - IN GENERE | Ingiunzione fiscale - Funzione di titolo esecutivo - Configurabilità - Notificazione - Mancanza di fatto o inesistenza giuridica - Conseguenze - Rimedi.
Stato
decisa il 2003-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562412-01

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - ESECUZIONE COATTIVA - IN GENERE

In tema di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, la notificazione dell'ingiunzione di pagamento, che nell'esecuzione speciale disciplinata dal R.D. n. 639 del 1910 costituisce (anche) il titolo esecutivo, assolve a funzione non diversa da quella della notificazione del titolo esecutivo ex art. 479 cod. proc. civ., sicché la sua mancanza di fatto o inesistenza giuridica determina (in relazione al profilo considerato) la nullità del pignoramento, da denunciarsi con opposizione agli atti esecutivi, nei cinque giorni successivi a quello del relativo compimento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)